Lo Statuto dei lavoratori (legge 20 maggio 1970, n. 300) ha introdotto un complesso di norme a tutela della libertà e dignità dei lavoratori e dell’attività sindacale, le quali costituiscono, ancor oggi, garanzie fondamentali del lavoro. Tra queste riveste una particolare importanza la tutela del lavoratore illegittimamente licenziato, prevista dall’articolo 18 di tale legge – la reintegrazione nel posto di lavoro – che costituisce l’oggetto del Volume.
Nel corso degli oltre cinquant’anni di vigenza di tale disposizione, divenuta iconica tanto da farsi riferimento ad essa come articolo 18 tout court, vi sono state modifiche normative, importanti apporti della giurisprudenza costituzionale e ordinaria, varie iniziative referendarie.
In questa prospettiva diacronica l’articolo 18 segue una parabola segnata dalla sua iniziale espansione, in ascesa negli anni settanta e ottanta, seguita da una fase di assestamento, negli anni novanta e nel primo decennio di questo secolo, per approdare al suo ridimensionamento, segnato dalla legge n. 92 del 2012 (riforma Fornero) e dal d.lgs. n. 23 del 2015 (Jobs Act), che hanno riscritto le tutele nei confronti del licenziamento illegittimo.
Nel corso di questi anni, quindi, il contenuto normativo dell’articolo 18 è stato variamente modificato dal legislatore e modellato dalla giurisprudenza costituzionale e ordinaria.
La sua portata attuale emerge, nella sua complessità, proprio da questa evoluzione nel tempo, che ora si proietta anche oltre l’attualità se si considera, da ultimo, il monito della Corte costituzionale al legislatore perché intervenga per dare sistematicità e coerenza alla disciplina delle conseguenze del licenziamento illegittimo.