Al reticolo processuale del 1988 va riconosciuta una peculiare funzione cognitiva basata sul contraddittorio; di qui nasce l’esigenza di valutare i metodi del ragionamento giudiziale in rapporto alle decisioni, stante anche la loro influenza sulle forme del controllo.
Il dovere di motivare può riannodarsi, per un verso, ad un giudizio formulato secondo il modello di razionalità discorsiva ispirato ad un canone logico-formale e, per altro verso, al modello probabilistico di tipo monologico in ragione delle regole processuali che lo legittimano.
Solo muovendo dalla dimensione contenutistica degli accennati moduli di giudizio – i cui prototipi sono individuabili in dibattimento ed in sede cautelare –, è possibile comprenderne le implicazioni con i provvedimenti di proscioglimento anticipato.
L’analisi del modello di razionalità discorsiva agganciato, in radice, alla sentenza dibattimentale, è premessa necessaria per verificare, in ordine sequenziale, le peculiarità del modello di razionalità probabilistico-monologico e la sua presenza nelle ipotesi degli epiloghi anticipati, talvolta, apprezzandosi l’immanenza delle due forme nella pronuncia di non luogo a procedere e in quella predibattimentale (art. 469 c.p.p.).