L’ordinamento, con l’art. 41 Cost., riconosce la libertà di iniziativa economica privata, che nel suo nucleo essenziale comprende le scelte qualitative e quantitative dell’imprenditore sull'attività da effettuare. In particolare, spetta all'imprenditore, nella fase iniziale dell’attività, decidere quali e quanti dipendenti assumere e, successivamente, valutare se incrementare o ridurre il proprio organico. In ragione della predetta libertà, l’imprenditore può peraltro decidere, in alternativa alla gestione diretta del processo produttivo (o di un segmento dello stesso), di esercitare la propria iniziativa economica affidando ad un appaltatore il compito di organizzare e gestire, a suo rischio, l’esecuzione di un’opera o l’erogazione di un servizio.