Il cardine della riforma dei rapporti e del mercato del lavoro del 2015 – che nel linguaggio mediatico, ma anche nell’uso comune va sotto il nome di Jobs Act – è, per dichiarata intenzione del legislatore, il principio europeo della flexsecurity, ovvero la coniugazione di una disciplina del rapporto ispirata a una marcata flessibilità sia interna che esterna (e dunque anzitutto in materia di licenziamento) con un sistema di tutele economiche e di servizi capace di assicurare al lavoratore un sostegno efficace nella ricerca di un lavoro. Come dire che le politiche attive sono lo snodo essenziale per combinare la flessibilità del lavoro con la sicurezza del lavoratore. Senza di che la flexecurity sarebbe un ossimoro mistificante di una volontà politica rivolta a depauperare il patrimonio dei diritti del lavoratore.