La disciplina della comunione dettata nel Codice Civile del 1942 è conformata in funzione della sua transitorietà, che ne costituisce un tratto essenziale, ed è caratterizzata dalla determinazione di quali siano le facoltà che il singolo titolare del diritto indiviso può esercitare, definendone esattamente nel contempo anche i limiti di un tale esercizio. La divisione ordinaria ed ereditaria costituiscono, quindi, contratti plurilaterali ad effetti reali e con funzione distributiva, con i quali i contraenti si ripartiscono le cose comuni in proporzione alle rispettive quote, facendo cessare lo stato di contitolarità in cui essi si trovano rispetto ad un bene o ad un complesso di beni.