"La tipizzazione dell'età come motivo di discriminazione è un'acquisizione piuttosto recente nel diritto comunitario e interno. L'ampliamento delle competenze comunitarie avutosi con l'art. 13 del Trattato dell'Unione Europea (ora art. 19 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea) ha reso il genere - come noto, motivo di discriminazione che per primo ha avuto l'apposita disciplina - solo uno dei fattori di rischio tutelati e ha aperto la strada alla tipizzazione di altri motivi di discriminazione con le direttive 2000/43/CE e 2000/78/CE. Tra i motivi di rischio da ultimo tutelati (razza, origine etnica, età, religione, convinzioni personali, disabilità, orientamento sessuale), l'età assume un rilievo particolare per essere uno strumento che spesso rileva (direttamente e indirettamente) nelle politiche di workfare adottate dai legislatori interni e stimolate dall'Unione Europea per il raggiungimento, in particolare, degli obiettivi occupazionali, di protezione sociale, di coesione economica e sociale e di solidarietà." (Dalla premessa)