La recente riforma delle procedure concorsuali, introdotta con il Decreto Legislativo del 12 gennaio 2019, n. 14, ha ravvivato il dibattito, in ambito accademico e professionale, sul tema dell’accertamento tempestivo dei segnali di crisi aziendale e sui correlati strumenti di allerta necessari per avviare proficuamente i processi di risanamento aziendale.
La prevenzione della crisi, secondo il nuovo impianto legislativo, si fonda su una serie di interventi, che interessano differenti aspetti del governo aziendale, orientati a favorire l’emersione anticipata di potenziali segnali di squilibrio per consentire agli organi di vertice aziendale di intraprendere le azioni necessarie a preservare (o ripristinare) le condizioni di economicità della gestione. Tra le numerose innovazioni si segnalano, in particolare, l’obbligo, per l’imprenditore che operi in forma societaria o collettiva, di predisporre un adeguato assetto organizzativo, amministrativo e contabile finalizzato, tra l’altro, a rilevare tempestivamente lo stato di crisi dell’impresa, nonché l’attribuzione in capo agli organi di controllo societario di un ruolo essenziale all’interno della complessa procedura di segnalazione e di successivo risanamento (anche assistito) dell’impresa.
In tale contesto, il presente contributo intende fornire, preliminarmente, alcuni elementi interpretativi dei concetti (non sempre chiaramente definiti) di “crisi d’impresa” e di “insolvenza”, utili a delineare i confini di concreta applicazione futura delle nuove procedure previste dall’accennata riforma concorsuale.
Successivamente, il lavoro si sofferma sulle principali metodologie di previsione anticipata della crisi proposte dalla dottrina più autorevole, esaminando altresì gli strumenti di allerta introdotti dal nuovo Codice della Crisi e dell’Insolvenza.
L’ultima parte contiene alcune considerazioni critiche sulla disciplina di nuova introduzione e, segnatamente, sulle prospettive di concreta utilità nell’ottica del possibile risanamento aziendale. L’analisi svolta evidenzia, in particolare, i limiti dell’innovata procedura di allerta, il cui meccanismo di attivazione, pur apprezzabile nel suo intento, rischia di rivelarsi, in alcuni casi, una mera “anticamera” della liquidazione giudiziale.