Alla base dell’azione dell’Unione Europea in tema di intelligenza artificiale vi è un’idea di un regolamento che stabilisca cinque punti fondamentali.
Il primo coinvolge la creazione di regole armonizzate per l’immissione sul mercato, la messa in servizio e l’uso dei sistemi di intelligenza artificiale nell’Unione Europea.
Il secondo prevede il divieto di determinate pratiche di intelligenza artificiale.
Il terzo è l’elencazione di requisiti specifici per i sistemi di intelligenza artificiale ad alto rischio e di relativi obblighi per gli operatori di tali sistemi.
Il quarto presenta delle regole di trasparenza armonizzate per i sistemi di intelligenza artificiale destinati a interagire con le persone fisiche, i sistemi di riconoscimento delle emozioni, i sistemi di categorizzazione biometrica e i sistemi di intelligenza artificiale utilizzati per generare o manipolare immagini o contenuti audio o video.
Il quinto, infine, vorrebbe disegnare un quadro rigido di regole in materia di monitoraggio e vigilanza del mercato. Alla base del Regolamento, dunque, vi è in sintesi, l’idea che l’intelligenza artificiale, intesa in senso lato e ai fini di regolamentazione, sia costituita da una famiglia di tecnologie in rapidissima evoluzione, in grado di apportare una vasta gamma di benefici economici e sociali in tutto lo spettro delle attività industriali e sociali e di migliorare le previsioni, ottimizzare le operazioni e l’assegnazione delle risorse nonché di personalizzare l’erogazione di servizi.
Una simile tecnologia sarebbe, così, in grado di contribuire al conseguimento di risultati vantaggiosi dal punto di vista sociale e ambientale, nonché di fornire vantaggi competitivi fondamentali alle imprese e all’economia europea.