Il peculiare strumentario di poteri attribuiti ai sindaci di società quotate, come collegio ed uti singuli, preesiste alla riforma societaria del 2003 e più volte, dalla sua introduzione ad oggi, è stato oggetto di non marginali interventi di revisione e rafforzamento, senza peraltro mai perdere i suoi connotati di “specialità”. Accanto ai tradizionali poteri individuali contemplati dalle norme codicistiche dedicate al collegio sindacale, il Testo unico della Finanza ammette più ampi ed incisivi spazi di iniziativa dei singoli sindaci; a ciascuno di essi, in una non meglio chiarita concorrenza con il collegio, è consentito convocare il consiglio di amministrazione ed il comitato esecutivo (art. 151 co. 2), nonché richiedere agli amministratori informazioni sull’andamento della gestione (art. 151 co. 1).