Il volume, inquadrato giuridicamente il contratto di crociera e illustrate le diverse vesti che può assumere una compagnia marittima che organizza crociere, si sofferma sugli artt. 43, comma 4 e 51 quinquies, del codice del turismo relativi, rispettivamente, alla limitazione risarcitoria dell’organizzatore di viaggio/crociere per i danni subiti dal crocierista e il diritto dell’organizzatore di «rivalersi» nei confronti dei fornitori dei servizi compresi nella crociera effettivi responsabili. Tali disposizioni, prestandosi a numerosi dubbi interpretativi, hanno costituito l’occasione per comporre un quadro dei diversi possibili scenari, tenendo presente, da un lato, che le conseguenze sull’organizzatore sono diverse a seconda che la normativa relativa ai singoli fornitori dei servizi compresi nella crociera venga applicata soltanto in relazione all’ammontare risarcitorio o con riferimento al regime di responsabilità nel suo insieme e, dall’altro lato, che il diritto dell’organizzatore di «rivalersi» nei confronti dei terzi prestatori solleva delicati problemi di coordinamento tra il diritto ad azioni di «regresso» e di «surrogazione».